Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente la fattura elettronica prodotta in formato .xml trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) costituisce da sola prova del credito al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo. In ogni caso se risulta annotata nelle scritture contabili è conveniente produrre anche l’estratto autentico delle stesse.
Però nel caso in cui il debitore proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo di non aver stipulato nessun contratto con l’opposto e che, quindi, non è debitore, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le fatture non costituiscono prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (ex plurimis Cass. Civ. sentenza n. 5071 del 03/03/2009; ordinanza Cass. Civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, la parte che agisce per l’esatto adempimento del contratto ha l’onere di provare la fonte negoziale del proprio credito (v. Cass. Civ. n. 9542/2018; Cass. S.U., 30.10.2001, n. 13533).
Quindi, nel caso in cui il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l’insussistenza del contratto di vendita di beni o prestazione di servizi tra lo stesso ed il creditore o che l’importo ingiunto non è quello dovuto, il creditore avrà l’onere di provare la sussistenza dello stesso contratto di vendita o l’ammontare dell’importo dovuto.
Pertanto, nel caso in cui il pagamento non sia contestuale alla vendita del bene o alla prestazione del servizio è conveniente stipulare un contratto scritto al fine di provare il proprio credito in un’eventuale controversia.
Avv. Salvatore Astuto
recupero crediti recupero crediti studio legale civile studio legale civile studio legale civile
Pertanto, nel caso in cui l’asserito debitore eccepisca l’insussistenza del contratto di vendita di beni o prestazione di servizi tra lo stesso e l’asserito creditore, l’asserito creditore avrà l’onere di provare la sussistenza dello stesso contratto di vendita.