Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 934/2020 pubblicata il 28/10/2020 accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito la facoltatività dell’iscrizione alla Cassa dei Geometri liberi professionisti per i Geometri iscritti all’Albo iscritti all’I.N.P.S. in quanto lavoratori subordinati.
Il Tribunale di Agrigento come richiesto dall’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito l’illegittimità dell’art. 5 comma 1 dello Statuto della Cassa dei Geometri liberi professionisti per violazione dell’art. 22 comma 2 della l. n. 773 del 1982 (norma di rango superiore) laddove prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei Geometri liberi professionisti per i geometri iscritti all’Albo iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, pertanto ha accolto l’opposizione avverso la cartella di pagamento con la quale venivano richiesti dalla Cassa Geometri Liberi Professionisti all’assistito dell’Avv. Salvatore Astuto dei contributi previdenziali e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme ivi portate.
Avv. Salvatore Astuto
Il Tribunale di Agrigento come richiesto dall’Avv. Salvatore Astuto ha stabilito l’illegittimità dell’art. 5 comma 1 dello Statuto della Cassa dei Geometri liberi professionisti per violazione dell’art. 22 comma 2 della l. n. 773 del 1982 (norma di rango superiore) laddove prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei Geometri liberi professionisti per i geometri iscritti all’Albo iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, pertanto ha accolto l’opposizione avverso la cartella di pagamento con la quale venivano richiesti dalla Cassa Geometri Liberi Professionisti all’assistito dell’Avv. Salvatore Astuto dei contributi previdenziali e, per l’effetto, ha dichiarato non dovute le somme ivi portate.