Woman showing on smartphone EU Digital Covid Certificate Green Pass with quad code. School background.
La verifica del possesso e della validità del green pass comporta il trattamento dei dati personali del possessore. Infatti, il titolare dell’attività che effettua la verifica viene a conoscenza oltre che del nome, cognome e della data di nascita del possessore anche che il possessore si trova in una delle condizioni previste per il rilascio della certificazione (senza conoscere quale): 1) essere guarito dal Covid19, essere vaccinato o essere risultato negativo al tampone (per il green pass “base”), 2) essere guarito dal Covid19 o essere vaccinato (per il green pass “rafforzato”).
Pertanto, il titolare dell’attività a cui compete il controllo sarà anche il titolare del trattamento dei predetti dati personali e dovrà effettuare i seguenti adempimenti previsti dal Regolamento dell’Unione Europea relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (G.D.P.R. 216/679):
1) dovrà predisporre l’informativa relativa al trattamento dei dati personali trattati contenuti nei green pass contenente le indicazioni previste dal Regolamento dell’Unione Europea sul trattamento dei dati personali (G.D.P.R. 216/679). L’informativa andrà fornita al momento della verifica del possesso e della validità del green pass;
2) nel caso di delegati alle verifiche dovrà delegarli ed autorizzarli al trattamento dei dati personali con un atto formale.
3) dovrà formare gli stessi delegati alle verifiche in relazione alle disposizioni normative al fine di effettuare i controlli secondo la legge;
3) dovrà aggiornare il registro dei trattamenti (o predisporlo per chi non l’ha predisposto, in quanto adesso è in ogni caso obbligatorio, in quanto vengono trattati le particolari categorie di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del G.D.P.R.).
Quanto all’App per effettuare le verifiche l’unica App prevista dalla legge è l’App VerificaC19, rilasciata del Ministero della Salute, che, quindi, è l’unica app utilizzabile. La stessa App, infatti, è volta a garantire il più possibile la privacy delle persone in quanto minimizza al massimo i dati trattati al fine della verifica (solo nome e cognome, data di nascita e validità del green pass, senza trattare i dati relativi ai motivi del rilascio dello stesso).
In aggiunta ai predetti adempimenti il datore di lavoro dovrà effettuare i seguenti adempimenti previsti dal decreto legge n. 127 del 2021 (così come convertito in legge con la legge di conversione 19 Novembre 2021 n. 165) in relazione alla verifica del green pass dei lavoratori:
1) dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche dei green pass. Sul punto si rileva che le verifiche potranno essere effettuate anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro; 2) dovrà individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni della normativa e formarli sulle disposizioni legislative relative.
A seguito della modifica legislativa che ha previsto la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare copia del proprio green pass al datore di lavoro, il datore di lavoro dovrà: 1) aggiornare l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei lavoratori, 2) aggiornare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche dei green pass prevedendo anche l’esenzione da controllo per tutta la validità del green pass dei lavoratori che hanno consegnato copia dei propri green pass; 3) predisporre idonea informativa ai lavoratori ed alle rispettive rappresentanze circa le nuove modalità organizzative adottate per effettuare le verifiche dei green pass; 4) formare i soggetti incaricati del controllo e della contestazione delle violazioni sulla modifica legislativa e formare gli eventuali incaricati di ricevere i green pass se diversi dallo stesso datore di lavoro ed autorizzarli al trattamento dei dati personali ivi contenuti; 5) aggiornare il registro dei trattamenti.
Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro ricevesse copia dei green pass dai lavoratori verrà anche a conoscenza dei motivi per cui lo stesso è stato rilasciato, quindi, considerata la particolarità dei dati contenuti nello stesso, lo stesso dovrà approntare le idonee misure di sicurezza per proteggerli ed effettuare la valutazione d’impatto relativa ai rischi relativi al trattamento dei dati, in particolare relativi all’accesso non autorizzato agli stessi dati.
Sono previste delle sanzioni per la mancata predisposizione dei predetti adempimenti.
Avv. Salvatore Astuto
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