
La legge n. 162/2021 ha modificato il codice delle pari opportunità (D. Lgs. 198/2006), tra le modifiche apportate vi è l’istituzione dal 1° Gennaio 2022 della certificazione della parità di genere nell’ambito del rapporto lavorativo.
Infatti, l’art. 4 della predetta legge dopo l’art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D. Lgs 11 Aprile 2006 n. 198 ha inserito l’art. 46-bis recante la rubrica “Certificazione della parità di genere” che prevede che “a decorrere dal 1° Gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
Per l’anno 2022 per le aziende private che saranno in possesso della certificazione della parità di genere è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’un per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), riparametrato e applicato su base mensile assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro.
Inoltre, alle aziende private che, alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della predetta certificazione è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionale, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
In relazione alla predetta normativa, seppur è apprezzabile il tentativo di eliminare eventuali disparità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo, è di tutta evidenza che “i premi” riconosciuti alle imprese virtuose che saranno in possesso della predetta certificazione sono poco rilevanti soprattutto per le aziende di piccole dimensioni. Infatti, l’esonero dal pagamento dei contributi pari solo all’un per cento non è un incentivo sufficiente, così come non lo è il solo punteggio premiale per accedere a fondi europei per cofinanziare eventuali investimenti. rapporto di lavoro rapporto di lavoro
-_Avv. Salvatore Astuto